Credito d’imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS)

Il Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito in legge 4 luglio 2024, n. 95) ha confermato per il 2024 il Credito d’Imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), mantenendo l’agevolazione nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il beneficio è applicabile solo agli investimenti effettuati tra l‘8 maggio e il 15 novembre 2024 nelle Regioni più sviluppate: il provvedimento ha esteso il Credito d’Imposta ZLS alla Regione Emilia-Romagna.

La ZLS dell’Emilia-Romagna include 11 nodi intermodali, da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) e 28 Comuni: Argenta, Bagnacavallo, Bentivoglio, Bondeno, Casalgrande, Cesena, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Conselice, Cotignola, Faenza, Ferrara, Fontevivo, Forlì, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Lugo, Mirandola, Misano Adriatico, Modena, Ostellato, Piacenza, Ravenna, Reggiolo, Rimini, Rubiera, San Giorgio di Piano

Il contributo, sotto forma di Credito d’Imposta, è erogato con un limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del Credito d’Imposta tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile, sia quelle già operative sia quelle che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), a condizione che effettuino investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle aree assistite delle ZLS.

L’agevolazione non è concessa alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (ad eccezione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), delle infrastrutture relative ai trasporti, della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La classificazione settoriale delle imprese è determinata in base al codice attività riportato nella tabella ATECO 2024, che deve essere indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del Credito d’Imposta, con riferimento alla struttura produttiva in cui è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione.

Inoltre, il beneficio non si applica alle imprese in stato di liquidazione o scioglimento, né a quelle che si trovano in difficoltà, come definite all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva nella ZLS.

Il valore di terreni e immobili ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Possono beneficiare dell’agevolazione solo le acquisizioni tra soggetti che non abbiano tra loro rapporti di controllo o collegamento.

Non sono agevolabili i progetti di investimento con un costo complessivo inferiore a 200.000 euro.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

PROCEDURA D’ACCESSO

Per accedere al contributo sotto forma di Credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il Credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il Credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati

Il Credito d’imposta è cumulabile, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Credito d’imposta non è cumulabile con Transizione 5.0.

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